Statuto

Statuto del Movimento Consumatori  Nuovo Comitato Regionale Lombardo

TITOLO I  –  DISPOSIZIONI GENERALI

 Articolo 1. Denominazione e sede.

1) L’associazione “MOVIMENTO CONSUMATORI – Nuovo Comitato Regionale Lombardo”, derivata dalla scissione dell’associazione “MOVIMENTO CONSUMATORI – Comitato Regionale Lombardo – Sezione Milano Nova“ costituita in data 09.03.2000 con atto registrato in Milano il 24.03.00, ha sede in Brescia, via Cipro n. 30. Lo spostamento della sede nell’ambito del territorio regionale non importa modifica del presente statuto e può essere deciso dal Consiglio Direttivo.

2) Il Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo è un’associazione di associazioni. Possono essere soci solo le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i diritti e gli interessi dei consumatori sul territorio della Regione Lombardia e che siano già affiliate all’associazione nazionale “Movimento Consumatori”, con sede in Roma, via Piemonte 39/A.

Articolo 2. Definizione e scopi.

1) Il Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo è un’associazione autonoma senza scopo di lucro.

2) Il Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo si prefigge i seguenti scopi:

  1. tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori, degli utenti, degli investitori, dei piccoli azionisti, dei risparmiatori e dei contribuenti;
  2. migliorare la qualità della vita degli stessi;
  3. promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l’educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile.

In tale prospettiva si batte per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, per offrire loro migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali.

3) Per conseguire gli scopi associativi, il Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo  potrà promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione e di stampa, organizzare incontri e seminari, corsi di formazione per tutti i soggetti interessati alle tematiche consumeriste (enti, associazioni, gruppi di cittadini), realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie, promuovere iniziative  legislative e normative a qualsiasi  livello. Potrà diffondere l’educazione al consumo tra le giovani generazioni attraverso iniziative specifiche rivolte al mondo della scuola: corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e iniziative didattiche rivolte agli studenti.

Potrà altresì promuovere iniziative di dialogo e cooperazione – nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi – con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o di imprese, al fine di contribuire a migliorare  standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni. Potrà assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, attività di vigilanza e di indagine, con i predetti soggetti. Potrà organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie, a tal fine eventualmente organizzando eventi (spettacoli e intrattenimenti), nonché realizzare le operazioni mobiliari ed immobiliari strumentali al perseguimento dei fini sociali e dell’autofinanziamento delle proprie attività.

4) Il Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo, ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze e intrattenere rapporti con altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

5) Il Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo coordina inoltre le attività autonome delle sezioni territoriali del Movimento Consumatori presenti nella Regione Lombardia.

Articolo 3. Organi dell’associazione.

Sono organi dell’associazione:

  1. Il Congresso Regionale;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice Presidente
  5. Il Segretario;
  6. Il Tesoriere.

 

TITOLO II – SOCI

 Articolo 4. Soci.

1) Sono socie di diritto del Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo tutte le sezioni del Movimento Consumatori presenti sul territorio regionale e regolarmente affiliate all’associazione nazionale. Ai soci di diritto non è richiesto versamento di quota associativa a favore del Comitato Regionale.

2) Tutte le prestazioni fornite dai soci per il raggiungimento degli scopi associativi sono a titolo gratuito.

Articolo 5. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) Il Comitato Regionale prende atto della presenza di una nuova sezione del Movimento Consumatori sul territorio regionale e ne cura d’ufficio l’iscrizione a libro soci. In ogni caso, il Segretario deve provvedere all’iscrizione della sezione a libro soci entro cinque giorni dalla richiesta della stessa sezione territoriale.

2) La qualità di socio si perde per recesso, per scioglimento dell’associazione affiliata, per trasferimento della sua sede al di fuori del territorio regionale, per revoca dell’affiliazione al Movimento Consumatori nazionale o per qualunque altra causa che interrompa il legame di appartenenza tra la sezione territoriale e il Movimento Consumatori.

3) In ogni caso, l’esclusione della associazione dal Movimento Consumatori, con la conseguente perdita della qualità di socio, è riservata al Movimento Consumatori nazionale.

Articolo 6. Diritti e doveri dei soci

1) I soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

2) I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare con propri delegati al Congresso Regionale con diritto di voto;
  3. ad accedere, esclusivamente tramite propri associati, alle cariche associative.

 

 TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 7.Il Congresso Regionale

1) Il Congresso Regionale è il massimo organo del Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo. Viene convocato in via ordinaria dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio, la determinazione di programmi ed obiettivi da conseguire e per l’elezione del Consiglio Direttivo. Il primo Congresso Regionale del Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale Lombardo è convocato dai rappresentanti di tutte le Sezioni Provinciali Lombarde del Movimento Consumatori che lo costituiscono quali soci di diritto.

2) Il Congresso Regionale può essere convocato in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di almeno 2/3 delle sezioni socie. La richiesta deve contenere un preciso ordine del giorno al di fuori del quale non è ammessa votazione.

3) Hanno diritto di partecipazione, discussione e voto nel Congresso Regionale del Movimento Consumatori i delegati nominati appositamente dalle sezioni socie, che siano iscritti nel libro soci delle rispettive sezioni di appartenenza prima della nomina. E’ possibile delegare un altro delegato, ma non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun partecipante.

4) La convocazione avviene a cura del Consiglio Direttivo tramite lettera semplice o mezzo equipollente da inviare a tutte le sezioni socie almeno 30 giorni prima del Congresso. Una copia della delibera di convocazione dev’essere obbligatoriamente esposta nella sede dell’associazione. In ogni caso, sono valide le delibere del Congresso Regionale assunte all’unanimità dei delegati di tutte le sezioni socie.

5) Ogni sezione può nominare un numero di delegati proporzionale al numero di soci iscritti nell’anno precedente, nella misura di un delegato per ogni trenta soci. L’elenco soci di ciascuna sezione socia sarà posto a disposizione del Comitato Regionale entro il 30 marzo di ogni anno.

6) Le disposizioni del presente Statuto inerenti la convocazione e la partecipazione al Congresso Regionale possono comunque essere derogate da appositi regolamenti del Movimento Consumatori regionale che disciplinino la materia in modo uniforme per tutti i successivi Congressi Regionali delle sezioni affiliate.

 

Articolo 8. Il Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dal Congresso Regionale. E’ composto da 3 a 7 membri, nel numero che il Congresso deciderà di determinare.

2) I membri del Consiglio Direttivo eletti dal Congresso Regionale eleggeranno Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere anche al di fuori dei componenti eletti dal Congresso fino al raggiungimento del numero massimo di Consiglieri. Ogni Consigliere può farsi sostituire da un proprio delegato in seno al Consiglio direttivo.

3) Tutti i soci iscritti ad una delle associazioni lombarde affiliate al Movimento Consumatori possono candidarsi per il Consiglio Direttivo, facendo pervenire la propria candidatura direttamente al Congresso.

4) Le cariche sociali sono gratuite salvo rimborso spese preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 9. Compiti  e funzionamento del Consiglio Direttivo.

1) E’ compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dal Congresso Regionale, nel rispetto degli scopi dell’associazione. In particolare sono di competenza del Consiglio Direttivo:

  1. Convocare il Congresso Regionale;
  2. Predisporre il bilancio da presentare al Congresso;
  3. Espletare ogni atto di amministrazione non espressamente riservato al Congresso;
  4. Delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti per l’espletamento di specifici atti di amministrazione.

2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti, e comunque di almeno tre membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente.

 

Articolo 10. Il Presidente e il Vice Presidente

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione. In caso di assenza o impedimento  è sostituito dal Vice presidente e, in subordine, dal Segretario o dal Consigliere più anziano.

Articolo 11. Il Segretario.

1) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

  • Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12. Il Tesoriere.

1) Il Tesoriere riferisce annualmente al Congresso sulla gestione economica dell’Associazione, e compila il rendiconto al 31 Dicembre di ogni anno.

  • Provvede alla tenuta della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
  • Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

 TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

 Articolo 13. Entrate dell’associazione.

1) L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

contributi delle sezioni socie;

  1. contributi dei privati;
  2. contributi dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. contributi di organismi internazionali;
  4. contributi dell’associazione nazionale “Movimento Consumatori”;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

 Articolo 14. Bilancio.

1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di predisporre il bilancio dell’Associazione e presentarlo al Congresso per l’approvazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

 Articolo 15. Divieto di distribuzione utili.

1) Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che ciò non sia previsto per disposizione di legge. In ogni caso gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 16. Incompatibilità.

1) Quando un membro del Consiglio Direttivo dichiara l’esistenza di incompatibilità riguardo singole iniziative promosse dal Movimento Consumatori (vi è incompatibilità riguardo singole iniziative qualora un consigliere abbia interesse nella materia discussa, in senso favorevole oppure ostile alle parti coinvolte, a cagione di parentela, amicizia, rapporti professionali o di lavoro) si astiene dalla relativa deliberazione, e rimette ogni decisione al Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 17. Libri sociali.

Presso la sede dell’associazione sono conservati i seguenti libri sociali:

  1. Libro verbali Congresso Regionale;
  2. Libro verbali Consiglio Direttivo;
  3. Libro soci;
  4. Libro cassa.

2) Tutti le sezioni socie, tramite persona appositamente delegata, possono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, dei libri sociali.

 

Articolo 18. Revisione dello Statuto.

1) La revisione e/o le modifiche all’atto costitutivo e al presente Statuto devono essere approvate dal Congresso Regionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati.

 

Articolo 19. Scioglimento dell’associazione.

 1) Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dal Congresso Regionale con la maggioranza dei 3/4 degli stessi.

2) In caso di scioglimento, determinato da qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale, che verrà devoluto ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.